Agevolazioni e fisco su commercio online e cross-border in Cina

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A livello fiscale, per un’impresa straniera che intendesse importare beni in Cina per venderli attraverso canali quali quello dell’e-commerce, le imposte applicate sono i dazi, l’imposta sul valore aggiunto e quella sui consumi.

Dazi

La normativa cinese prevede una classificazione delle merci in funzione del Paese di provenienza. Vi sono cinque diverse categorie, per ciascuna delle quali è previsto un diverso trattamento in termini di dazi. Di seguito, brevemente, le cinque categorie:

MFN – Most Favoured Nation: Il regime daziario MFN è riservato alle merci provenienti da Paesi aderenti al WTO e ai Paesi che abbiano stipulato un accordo bilaterale con la Cina contenente la clausola MFN (clausola della Nazione più favorita).

Trattamento preferenziale: In tale categoria sono ricomprese le merci provenienti da Paesi con i quali la Cina abbia stipulato un accordo daziario preferenziale.

Trattamento speciale: La possibilità di applicazione di tale tariffa dipende dalla sottoscrizione di un accordo che preveda tale clausola.

Merci diverse dalle precedenti: Sono merci per le quali non è previsto nessun trattamento agevolato e sono, quindi, soggette al dazio generale.

Dazi temporanei: In tale categoria sono ricomprese quelle merci per le quali si applica una particolare tariffa daziaria in un determinato periodo di tempo per motivi di politica economica.

Per quanto riguarda le merci provenienti dall’Unione europea che non possono beneficiare del trattamento previsto dalle categorie “trattamento preferenziale” oppure “trattamento speciale”, esse saranno ricomprese nella categoria MFN.

Al fine di definire il corretto impatto fiscale del dazio all’importazione assume rilevanza precipua relativo HS Code del bene, dal momento che i dazi doganali si applicano ai prodotti importati sulla base di tariffe corrispondenti a tale codice numerico. La fruizione del corretto trattamento è subordinata all’esibizione, al momento del passaggio in dogana, del certificato di origine rilasciato nel Paese di provenienza delle merci. Il dazio viene calcolato sul prezzo CIF (Cost, Insurance, Freight) e le autorità doganali hanno il diritto di modificare il valore sul quale calcolare il dazio rispetto al valore dichiarato.

Imposta sui consumi

Oltre ai dazi doganali può essere prevista l’applicazione di un’imposta sui consumi la cui aliquota può variare dal 3% fino al 50%.

I beni per i quali è solitamente prevista l’imposta sui consumi sono i seguenti: tabacco, alcol, cosmetici, gioielli, fuochi d’artificio, petrolio e derivati, pneumatici, motocicli, automobili, attrezzature da golf, orologi da polso, imbarcazioni, bacchette di legno e pavimentazioni in legno. L’imposta sui consumi viene calcolata sul valore doganale della merce che comprende il dazio relativo.

VAT (Value Added Tax)

L’aliquota base per la VAT, l’imposta sul valore aggiunto, è del 17%, benché ridotta al 13% per particolari categorie di prodotti ritenuti essenziali. L’imposta sul valore aggiunto va calcolata sul valore doganale al lordo dell’eventuale importo dovuto per l’imposta sui consumi. Con la presente formula è quindi possibile calcolare il valore finale dell’importazione una volta applicata l’IVA.

Valore finale del bene

{[CIF × (1 + dazio doganale %)] × (1 + consum. tax %)} × (1 + VAT %)

Le autorità fiscali cinesi all’inizio dell’anno corrente avevano esternato la volontà di introdurre una nuova tassa sulle vendite dall’estero. La nuova regolamentazione comportava, peraltro, controlli più rigidi sulle merci importabili. Il mero annuncio di simili misure restrittive ha causato un’immediata flessione nelle importazioni. Tuttavia, l’implementazione della norma è stata procrastinata al fine di evitare un calo nell’utilizzo dell’e-commerce sul territorio cinese, fortemente orientato all’acquisto da fornitori stranieri che potevano usufruire di aliquote fiscali favorevoli. Una normativa di questo genere, infatti, avrebbe comportato un drastico aumento delle imposizioni sui prodotti importati, ed una minore competitività dei prodotti offerti su piattaforme online. Per scongiurare il pericolo, le società di e-commerce cinesi hanno promosso pressioni sul governo di Pechino, mosse dal timore della perdita di un business particolarmente remunerativo quale la vendita online di prodotti occidentali.

Tali pressioni hanno avuto l’effetto sperato e il governo centrale ha introdotto un sistema agevolato nelle transazioni cross-border.

Cross-border e agevolazioni

La Cina ha attuato un nuovo sistema fiscale per vendite e-commerce transfrontaliere al dettaglio. Il Ministero delle Finanze, l’Amministrazione generale delle dogane e l’Amministrazione statale delle imposte hanno cooperato all’’attuazione del progetto in vigore dall’8 aprile 2016 per garantire un mercato equo anche in ambito e-commerce.

Nonostante i dati in caduta sui beni in importazione ed esportazione dalla Cina, il tasso di crescita del commercio elettronico transfrontaliero è salito del 30 per cento, a testimonianza di un trend specifico.

La policy prevede che i beni importati con valore inferiore a 1.000 yuan sono soggetti ad un imposta pari a circa 10% e che le merci con imposte inferiori a 50 yuan sono esenti da tassazione.

Si tratta di un’agevolazione importante che ha portato il commercio transfrontaliero e-commerce a crescere molto rispetto al tradizionale commercio di importazione.

La domanda crescente di beni esteri ha portato a una trasformazione del sistema di importazione sostituendo il tradizionale sistema di importazione all’ingrosso e adottando nuovi metodi come il riconfezionamento e il mailing di prodotti separatamente, per evitare la tassazione che colpisce l’import.

La nuova politica consente un massimo di 2.000 yuan per singola transazione transfrontaliera e un limite di 20.000 yuan di acquisti a persona all’anno.

La nuova policy consente quindi aliquota zero entro un limite di importi per transazione e volume annuo.

Ad un anno dall’introduzione del trattamento riservato al distretto portuale della città di Hangzhou (che vede i beni di importazione trattati con un regime fiscale inferiore al fine di promuovere gli acquisti sul canale e-commerce), il Consiglio di Stato ha inoltre allargato le condizioni di “favore” ad altre 12 città. Con un ulteriore intervento, il governo cinese si è quindi focalizzato in maniera diretta sul canale online per dare un nuovo impulso ai consumi. L’effetto complessivo della manovra, al momento non è univoco, dal momento che i prezzi di prodotti alimentari di bassa fascia sono destinati ad aumentare, mentre cosmetici ed elettrodomestici vedrebbero i maggiori benefici.

In particolare, la categoria dei prodotti di bellezza sta conquistando con il tempo una sempre maggiore fetta degli acquisti condotti dai clienti online cinesi. In questo segmento di mercato, i brand provenienti dalla vicina Corea del Sud, rappresentano gli oggetti preferiti.

Per alcuni settori, come quello dei prodotti per bambini, vi e’ un incremento nelle aliquote mentre per altri settori come la cosmetica vi sono agevolazioni con dazi ridotti e altri benefici.

Ai sensi del nuovo regolamento, VAT e imposte sul volume d’affari colpiscono solo il 70% del valore imponibile del prodotto, se tale acquisto non eccede i limiti definiti.

Il mercato dell’e-commerce in Cina risulta essere un mercato dinamico, in rapida evoluzione, non ancora saturo e ricco di opportunità. La variabilità caratterizzante il sistema normativo del paese rende, tuttavia, raccomandabile definire una strategia d’ingresso ben strutturata che tenga conto anche di repentini cambiamenti a livello politico.

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