Hong Kong fuori dalla black list – siglato accordo in materia fiscale

E’ stata siglata una Convenzione contro le doppie imposizioni (CDTA) tra la Regione Amministrativa speciale di Hong Kong e la Repubblica Italiana.

L’accordo, firmato a Hong Kong dal segretario dei Servizi finanziari e del Tesoro, il professore KC Chan, e il Ministro italiano dell’Economia e delle Finanze, Professore Vittorio Grilli, ha una duplice funzione. Si propone infatti di evitare doppie imposizioni tra i due paesi e di prevenire l’evasione fiscale sui redditi prodotti nel territorio di Hong Kong da parte dei cittadini italiani.

La Convenzione, mutuata sul modello OCSE, una volta ratificata rinforzerà i rapporti commerciali e finanziari tra i due paesi e rimuoverà le barriere che fino ad oggi non hanno permesso una relazione limpida. In primis, Hong Kongverrà probabilmente rimossa dalla cosiddetta “Black list” ed inserita nella “White List” italiana.

La Repubblica Italiana considera nella Black List i paesi a regime fiscale agevolato, con i quali non vige una trasparenza informativa.

Fino ad oggi, in mancanza di un trattato tra i due paesi, Hong Kong non aveva l’obbligo di uno scambio trasparente delle informazioni. L’accordo, perciò, porterà molto probabilmente ad uno scambio di informazioni tra i due Stati tale per cui l’amministrazione fiscale italiana potrà ottenere informazioni anche di natura bancaria sui contribuenti residenti ad Hong Kong.

La rimozione dalla lista “Black List” comporterà un importante effetto sia in termini di deducibilità dei costi sia sulla disciplina delle “Controlled Foreign Companies” in quanto gli utili della società controllata residente ad Hong Kong e distribuiti alla società italiana controllante non verranno più imputati per trasparenza alla controllante ma tassati in linea di principio solo sul 5% dell’ammontare distribuito anziché sull’intero ammontare come oggi previsto. Inoltre la tassazione dei dividendi di una società che produce redditi ad Hong Kong, percepiti da un cittadino italiano non saranno più tassati in Italia sull’intero ammontare, come dalle disposizioni previste per i paradisi fiscali, ma godranno di una tassazione agevolata.

 

Fino ad oggi, un cittadino italiano che produceva redditi ad Hong Kong era soggetto ad una duplice tassazione sui redditi. Ora, secondo il nuovo accordo, le doppie imposizioni saranno eliminate attraverso il metodo del credito d’imposta che riconosce una deducibilità delle imposte assolte all’estero dal debito tributario nei confronti dello stato di residenza.

Oltre al riconoscimento di un credito d’ imposta, le principali disposizioni definite nell’ accordo sono relative ai seguenti punti:

Gli interessi ricevuti in Italia da soggetti residenti in Hong Kong saranno soggetti ad un’aliquota pari al 12,5 % e non al 20% come in precedenza.
L’aliquota massima applicata sulle distribuzioni dei dividendi sarà pari al 10%.
I redditi derivanti dall’esercizio di attività professionali indipendenti saranno tassati solo nello stato della fonte se il soggetto dispone di una sede fissa per l’esercizio della professione o se dimostra di permanere nello stato contraente per più di 183 giorni nell’arco di 12 mesi.

L’entrata in vigore del trattato avverrà successivamente al completamento delle procedure richieste in entrambi i paesi e quando sia Hong Kong che l’Italia notificheranno il recepimento interno all’altro Stato.

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