Anche le Sino-Foreign Joint Venture hanno l’obbligo di dotarsi di un Supervisor se costituite dopo il 1 gennaio 2006. Il numero di Supervisor previsto non è il medesimo per tutte le società: Gli articoli 52-57 della NCL disciplinano specificamente il ruolo ed i poteri del Supervisor nella Limited Liabilities Company (assimilabile alla S.r.l. italiana) per cui è consentito dotarsi anche di un Supervisor unico; gli articoli 118-120 della NCL definiscono invece norme specifiche riguardo il ruolo del Supervisor nella Joint Stock Company (assimilabili alla S.p.A. italiana) per cui è indispensabile un collegio di almeno tre Supervisor (Board of Supervisors) e ai soci è riconosciuto il diritto di nominare i due terzi del collegio, mentre il restante terzo viene nominato dai lavoratori.
I Supervisor rimangono in carica tre anni, che possono essere eventualmente prorogati. Il ruolo di Supevisor non può essere assunto da tutti e sono previste delle cause d’incompatibilità: l’amministratore della società nonché i membri del consiglio di amministrazione non possono assumere la carica di Supervisor contemporaneamente al loro ufficio (art. 52 NCL), così come i pubblici ufficiali, soggetti dichiarati falliti, coloro ai quali è stata revocata la business licence o che hanno un ammontare di debiti scoperti consistente. Nel caso in cui tali soggetti vengano ugualmente eletti, la nomina è da considerarsi invalida. Nessuna disposizione disciplina il caso di nomina di Supervisor esterni alla società, o impone come requisito la residenza in Cina.
Il Supervisor ha il potere di controllare i bilanci della società, la gestione aziendale, la conformità delle decisioni degli amministratori con le decisioni dell’assemblea dei soci. Egli può inoltre controllare le azioni che gli amministratori prendono nell’attuazione dei loro doveri, richiedere loro di astenersi dall’intraprendere azioni che possano violare la legge penale o lo statuto della società, oppure di adottare i rimedi necessari per tutelare l’interesse della società. Tali richieste non sono vincolanti, ma comunque il Supervisor può proporre la revoca dei manager, degli amministratori e del legale rappresentante all’assemblea dei soci.
Il generale obbligo di fedeltà e diligenza del Supervisor (previsto dall’ art. 148 della NCL anche per manager ed amministratori) è rafforzato da disposizioni di diritto penale, il cui scopo è quello di garantire l’esecuzione imparziale dei doveri e al tempo stesso di proteggere la proprietà e i beni della società da furti o “temporanei diversivi” dal suo personale. Il Supervisor di regola non detiene poteri decisionali, ad eccezione del solo potere di amministrazione dei beni della società, e di regola è anche immune da responsabilità indiretta per crimini societari. I suoi poteri di controllo dei bilanci della società possono potenzialmente ingenerare responsabilità per crimini di corruzione indiretta da parte di soggetti non statali (art. 163 Legge penale). Dal momento che egli può far parte dei liquidatori della società, qualsiasi dissimulazione o trasferimento di proprietà verrà punito a titolo di malversazione (art. 271 Legge penale) o di appropriazione indebita (art. 272 legge penale). Altre disposizioni si applicano alle medesime azioni nel caso in cui siano commesse da personale statale a cui sono stati delegati compiti da società private.
Lorenzo Riccardi – Dottore commercialista, Shanghai lr@rsa-tax.com – RsA Asia