Sempre più manager decidono di trasferirsi in Asia, sulla spinta del flusso crescente degli investimenti stranieri nella Regione. I luoghi di destinazione piu’ ambiti dai manager italiani sono Hong Kong, Shanghai e Singapore, ma il trasferimento della residenza in questi luoghi ha un diverso impatto fiscale per l’Italia.
Se la Cina ha una tassazione sui redditi da persone fisiche con aliquote progressive dal 3% al 45% non lontane dal sistema di calcolo dell’irpef italiana, Singapore e Hong Kong hanno certamente un regime fiscale agevolato per gli individui che abbiano redditi nei rispettivi paesi. Il fisco italiano impone quindi regole diverse per chi voglia trasferire la propria residenza fiscale in questi paesi.
Va premesso che sono considerati residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni):
– sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
– hanno nel territorio dello Stato:
* il domicilio, ovvero
* la residenza ai sensi del codice civile (art. 43, comma 1, c.c.) .
I requisiti sopra indicati sono tra loro alternativi e non concorrenti, per cui il verificarsi di uno solo di essi è sufficiente per considerare un soggetto residente in Italia e quindi soggetto a tassazione nel paese d’origine.
Trasferimento della residenza all’estero
Può accadere che un soggetto decida di trasferirsi all’estero. In tal caso è necessario fare una netta distinzione tra:
1) trasferimento in un paese NON a fiscalità privilegiata (o black list) come ad esempio la Cina, l’India o il Vietnam;
2) trasferimento in un paese black list, di cui al D.M. 4 maggio 1999 (art. 2, comma 2, del tuir), come ad esempio Hong Kong e Singapore.
Nel primo caso (paese non black-list), la dimostrazione dell’effettiva residenza in Italia, in luogo del paese estero non black list, è a carico dell’Amministrazione Finanziaria, mentre nel caso di trasferimento in un paese a fiscalità privilegiata (anche transitando anagraficamente per uno Stato terzo non ricompreso in tale decreto) è onere del contribuente dimostrare la sua effettiva residenza nel paese estero black list in luogo dell’Italia.
Hong Kong e Singapore sono due paesi asiatici inclusi nel Decreto Ministeriale del 4 maggio 1999 e, quindi, sono considerati paesi black list. Nel caso in cui un individuo decida di localizzare in tali territori la propria residenza è tenuto, al fine di vincere la presunzione di residenza nazionale (Italia) riportata nel comma 2bis dell’art. 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, a utilizzare qualsiasi mezzo di prova di natura documentale o dimostrativa al fine di provare:
* la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell’eventuale nucleo familiare;
* l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del paese estero;
* lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso paese estero, ovvero l’esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità;
* la stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili residenziali, adeguati ai bisogni abitativi nel paese di immigrazione;
* il ricevimento fatture concernenti l’erogazione di gas, luce, telefono e di altri canoni tariffari, pagati nel paese estero;
* la movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività finanziarie nel Paese estero e da e per l’Italia;
* l’eventuale iscrizione nelle liste elettorali del paese d’immigrazione;
* l’assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia o di atti di donazione, compravendita, costituzione di società, ecc.;
* la mancanza nel nostro Paese di significativi e duraturi rapporti di carattere economico, familiare, politico, sociale, culturale e ricreativo.
Resta inteso che i predetti ed eventuali altri elementi di prova vanno considerati e valutati in una visione globale, atteso che il superamento della prova contraria alla presunzione legale non può che scaturire da una complessiva considerazione della posizione del contribuente.
Va quindi valutato che per potersi considerare residenti fiscalmente in paesi a fiscalita’ agevolata, come Hong Kong o Singapore, e quindi non residenti per il fisco italiano, e’ necessario dimostrare la perdita di ogni significativo collegamento con l’Italia e la parallela controprova di una reale e duratura localizzazione nel paese fiscalmente privilegiato, indipendentemente dal pagamento di imposte nel paese black list.
Lorenzo Riccardi – Dottore commercialista, Shanghai
lr@rsa-tax.com – RsA Asia